RegolamentoTitolo III

Art. 174

In vigore dal 15 feb 1929
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai sensi dell' della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi.
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