RegolamentoTitolo III

Art. 179

In vigore dal 15 feb 1929
A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei Comuni divisi in frazioni. Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerlo come frazione, purchè si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-179

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