Regolamento›Titolo III
Art. 184
In vigore dal 15 feb 1929
Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcooliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcoolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città, in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o di trasferirlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-184