Regolamento›Titolo III
Art. 188
In vigore dal 15 feb 1929
Agli effetti dell' della legge e degli del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi;
b) ristoranti e trattorie;
c) caffè e bars;
d) bottiglierie e fiaschetterie;
e) osterie e bettole;
f) sale pubbliche per bigliardi ed altri giunchi leciti;
g) spacci di bevande non alcooliche;
h) bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli o di vetture;
l) locali di stallaggio e simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-188