Regolamento›Titolo III
Art. 193
In vigore dal 15 feb 1929
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcooliche di cui all' della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «Contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume ».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-193