Regolamento›Titolo III
Art. 195
In vigore dal 15 feb 1929
È vietata nei pubblici esercizi la vendita al minuto di bevande alcooliche di qualsiasi genere, alle quali si attribuiscano, sui recipienti o con annunzi nell'esercizio, proprietà curative specifiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-195