Regolamento›Titolo III
Art. 199
In vigore dal 15 feb 1929
La denunzia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere deve essere presentata al prefetto per iscritto 15 giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.
La denunzia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al prefetto non oltre il termine di 15 giorni.
Analogamente si procede per la denunzia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-199