Regolamento›Titolo III
Art. 198
In vigore dal 15 feb 1929
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcoolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-198