Regolamento›Titolo III
Art. 196
In vigore dal 15 feb 1929
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcooliche di qualsiasi specie come premio di scommessa o di giuoco, nè farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-196