Regolamento›Titolo III
Art. 197
In vigore dal 15 feb 1929
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcooliche di qualsiasi genere, hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcool, ad uno dei laboratori dello Stato, incaricati dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.
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