RegolamentoTitolo III

Art. 201

In vigore dal 15 feb 1929
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-201

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