RegolamentoTitolo III

Art. 205

In vigore dal 15 feb 1929
Le licenze temporanee degli esercizi pubblici, di cui all' della legge, devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza. Agli esercizi temporanei non può essere concessa, in ogni caso, l'autorizzazione di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-205

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