RegolamentoTitolo III

Art. 210

In vigore dal 15 feb 1929
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall' della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-210

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