RegolamentoTitolo III

Art. 204

In vigore dal 15 feb 1929
L'avviso, di cui all' della legge, deve contenere l'indicazione del periodo di tempo, in cui l'esercizio rimarrà chiuso. I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso , ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio, per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato. L'autorità locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell' della legge; l'elenco degli esercizi, pei quali fu presentato avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decide il questore o il prefetto, secondo la rispettiva competenza. Le licenze degli esercizi temporaneamente chiusi sono vidimate alla data della riapertura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-204

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