Regolamento›Titolo III
Art. 201
201 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-201