Regolamento›Titolo III
Art. 190
In vigore dal 15 feb 1929
Agli effetti dell' della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcooliche di cui all' della legge, e di due terzi di litro per le altre.
Per le bevande non alcooliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-190