RegolamentoTitolo III

Art. 187

In vigore dal 15 feb 1929
Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi ha facoltà di consentire eccezionalmente il prolungamento dell'orario anche, dove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio di giuochi, ancorchè sia stata conseguita la relativa licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-187

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