RegolamentoTitolo III

Art. 185

In vigore dal 15 feb 1929
Per l'esecuzione dell' della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, tanto nel caso di concessione di nuove licenze, che di trasferimento di esercizi esistenti. La Commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcool superiore al 21 % del volume.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-185

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