RegolamentoTitolo III

Art. 189

In vigore dal 15 feb 1929
In tutti i casi in cui la Commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente. Di regola i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-189

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