Regolamento›Titolo III
Art. 183
In vigore dal 15 feb 1929
Non sono compresi nel rapporto di cui all' della legge:
a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere sia fatta di regola soltanto a chi vi alloggia;
b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purchè non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purchè rimanga esclusa la vendita all'esterno.
Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;
c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie con ingresso soltanto dall'interno;
d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale;
e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-183