Art. 183
RegolamentoTitolo III

Art. 183

183 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Non sono compresi nel rapporto di cui all' della legge: a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere sia fatta di regola soltanto a chi vi alloggia; b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purchè non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purchè rimanga esclusa la vendita all'esterno. Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici; c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie con ingresso soltanto dall'interno; d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale; e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell' della legge.
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