RegolamentoTitolo III

Art. 178

In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qual volta il prefetto ne ravvisi la necessità. In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-178

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo