Regolamento›Titolo III
Art. 178
In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qual volta il prefetto ne ravvisi la necessità.
In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-178