Regolamento›Titolo III
Art. 175
In vigore dal 15 feb 1929
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all' della legge, è subordinata all'approvazione, da parte del questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorchè dovute a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-175