RegolamentoTitolo III

Art. 172

In vigore dal 15 feb 1929
Gli esercizi pubblici indicati nell' della legge non sono soggetti alla speciale licenza, prescritta dall' del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, u. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento della cauzione. Per gli esercizi diversi da quelli in cui si spacciano al minuto bevande alcooliche, il questore, nel rilasciare la licenza, terrà presente il disposto dell', n. 2, del citato decreto, e può revocarla nei casi previsti dal successivo . La determinazione dei prezzi di vendita al minuto è sempre di competenza dell'autorità comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-172

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