RegolamentoTitolo III

Art. 177

In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione provinciale, di cui all' della legge, è composta: a) del prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede; b) di un consigliere di prefettura; c) di un membro designato dai Consigli provinciali dell'economia; d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanità; e) del medico provinciale; f) di un rappresentante degli esercenti, designato dai Sindacati locali riconosciuti; g) di un funzionario di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a commissario. Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia esercita le funzioni di segretario della Commissione. I membri elettivi e designati durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purchè nel biennio precedente non siano mancati per qualsiasi causa a più della metà delle sedute o non siano intervenuti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia o il medico provinciale o il membro designato dal Consiglio provinciale di sanità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
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