Regolamento›Titolo III
Art. 182
In vigore dal 15 feb 1929
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del questore.
Nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall' della legge, l'assenso è dato dal prefetto sul parere favorevole della Commissione provinciale contro l'alcoolismo.
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.
L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcoolismo.
L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-182