Art. 190
RegolamentoTitolo III

Art. 190

190 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Agli effetti dell' della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcooliche di cui all' della legge, e di due terzi di litro per le altre. Per le bevande non alcooliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
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