Art. 188
RegolamentoTitolo III

Art. 188

188 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Agli effetti dell' della legge e degli del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie: a) alberghi; b) ristoranti e trattorie; c) caffè e bars; d) bottiglierie e fiaschetterie; e) osterie e bettole; f) sale pubbliche per bigliardi ed altri giunchi leciti; g) spacci di bevande non alcooliche; h) bagni pubblici; i) rimesse di autoveicoli o di vetture; l) locali di stallaggio e simili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-188