Art. 184
RegolamentoTitolo III

Art. 184

184 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcooliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcoolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città, in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o di trasferirlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-184