Regolamento›Titolo III
Art. 160
In vigore dal 15 feb 1929
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte soltanto verso l'esterno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-160