Art. 160
RegolamentoTitolo III

Art. 160

160 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte soltanto verso l'esterno.
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