Regolamento›Titolo III
Art. 162
In vigore dal 15 feb 1929
Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di P. S. che vi sono comandati di servizio e i membri della Commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal prefetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-162