Regolamento›Titolo III
Art. 155
In vigore dal 15 feb 1929
Qualora non siano osservate le disposizioni del titgr+§ 13 del presente regolamento, il Ministro per l'interno può sospendere o revocare il nulla osta rilasciato per la proiezione della pellicola, e il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all' della legge, salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può, di regola, essere concessa all'altro coniuge, nè ai figli, nè ai genitori del titolare della licenza revocata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-155