Regolamento›Titolo II
Art. 102
In vigore dal 15 feb 1929
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi artificiali deve ottenere una dichiarazione di idoneità da parte di un funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, competente in materia di esplosivi.
La dichiarazione è rilasciata in seguito al risultato favorevole di un esperimento pratico, col quale l'aspirante deve dimostrare la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
L'aspirante è tenuto a versare la somma di L. 50, per indennità al funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, che presiede agli esami.
Tien luogo della dichiarazione di cui al primo comma di quest'articolo, il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-102