RegolamentoTitolo II

Art. 105

In vigore dal 15 feb 1929
Gli esplosivi della seconda e terza categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, O a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne. Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorità locale di P. S., sul quale il fabbricante o il venditore deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate e datare e sottoscrivere la dichiarazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-105

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