Regolamento›Titolo II
Art. 105
105 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Gli esplosivi della seconda e terza categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, O a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorità locale di P. S., sul quale il fabbricante o il venditore deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate e datare e sottoscrivere la dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-105