Art. 114
RegolamentoTitolo II

Art. 114

114 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di P. S. e a riferirle ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-114