Regolamento›Titolo II
Art. 114
114 / 383In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.
Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di P. S. e a riferirle ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-114