Regolamento›Titolo III
Art. 230
In vigore dal 15 feb 1929
È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in istato di ebbrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.
È altresì vietata ogni operazione di soppegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-230