Regolamento›Titolo III
Art. 232
In vigore dal 15 feb 1929
Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere assicurati contro l'incendio, per una somma complessiva fissata, di anno in anno, dal questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-232