Regolamento›Titolo III
Art. 235
In vigore dal 15 feb 1929
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-235