Regolamento›Titolo III
Art. 240
In vigore dal 15 feb 1929
A meno che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il certificato d'iscrizione è valido per tutto il Regno, e deve essere presentato, per il visto, all'autorità di P. S. dei Comuni che si percorrono.
L'autorità di P. S. del Comune, cui è presentato il certificato, ha facoltà di imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.
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