Art. 240
RegolamentoTitolo III

Art. 240

240 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
A meno che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il certificato d'iscrizione è valido per tutto il Regno, e deve essere presentato, per il visto, all'autorità di P. S. dei Comuni che si percorrono. L'autorità di P. S. del Comune, cui è presentato il certificato, ha facoltà di imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-240