RegolamentoTitolo III

Art. 245

In vigore dal 15 feb 1929
La disposizione dell' della legge si applica ai componenti di bande musicali o di orchestre, ancorchè sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro. Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorchè si prestino a suonare in pubblico a pagamento. In ogni caso, non è consentito suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche senza darne preventivo avviso scritto alla autorità locale di P. S., con la indicazione del programma da eseguire, del luogo e dell'ora dell'esecuzione. Il programma deve essere anche comunicato, quando le bande o le orchestre siano state richieste per prendere parte a processioni o cortei o ad accompagnamenti funebri. Per ragioni di ordine pubblico, l'autorità locale di P. S. può vietare l'esecuzione del programma in tutto o in parte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-245

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