Regolamento›Titolo III
Art. 248
In vigore dal 15 feb 1929
Nell'esercizio della facoltà attribuitale dall' della legge, l'autorità di pubblica sicurezza valuta le condizioni fisiche, intellettuali e di famiglia dei minori di 18 anni, nonché la natura particolare del mestiere pel quale si domanda l'iscrizione ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
L'iscrizione deve essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la mendicità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-248