Regolamento›Titolo III
Art. 251
In vigore dal 15 feb 1929
Chi intende esercitare tutti od alcuni dei mestieri indicati nell'articolo precedente deve munirsi delle relative autorizzazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-251