RegolamentoTitolo III

Art. 250

In vigore dal 15 feb 1929
Ai sensi dell' della legge: a) sono « guide » coloro che, per mestiere, accompagnano i clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e simili, per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali; b) sono « guide alpine » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri; c) sono « portatori alpini » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie; d) sono « corrieri » coloro che, per mestiere, accompagnano comitive, famiglie o persone singole nei viaggi che compiono attraverso il Regno; e) sono « interpreti » coloro che, per mestiere, prestano l'opera propria per la traduzione orale di lingue straniere. Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall' della legge gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure, vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-250

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo