RegolamentoTitolo III

Art. 243

In vigore dal 15 feb 1929
L'iscrizione prescritta dall' della legge è necessaria anche per i barcaiuoli e i conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorità marittime. La iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaioli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-243

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