RegolamentoTitolo III

Art. 233

In vigore dal 15 feb 1929
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell' della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere: a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno; b) la data dell'operazione; c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; d) il loro valore approssimativo; e) l'importo e la durata del prestito; f) l'interesse da corrispondersi; g) la data della spignorazione; h) la data della vendita del pegno; i) la somma ricavatane. La figlia o cartella, che si rilascia all'interessato deve parlare la firma dell'agente e riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a alla lettera f inclusivamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-233

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