Regolamento›Titolo III
Art. 233
233 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell' della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data dell'operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il loro valore approssimativo;
e) l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse da corrispondersi;
g) la data della spignorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavatane.
La figlia o cartella, che si rilascia all'interessato deve parlare la firma dell'agente e riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a alla lettera f inclusivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-233