RegolamentoTitolo III

Art. 227

In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S., nel rilasciare la licenza per l'apertura e l'esercizio di agenzie di pegni, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse che l'agente può percepire, facendone anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-227

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